- Sulle biciclette, (v.d. 87120030), da qualsiasi paese importate, grava un dazio doganale pari al 14%; su quelle importate dalla Cina grava anche un dazio antidumping, pari al 48.5%, stabilito con Regolamento n. 1095 del 12 luglio 2005 (lo stesso regolamento stabilisce anche un dazio antidumping, con aliquote diverse, per le biciclette originarie dal Vietnam), da applicarsi sul prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto. Per esempio, se una bicicletta costa 80 e si sono sostenute spese di trasporto per 20, il prezzo franco frontiera comunitaria è 100; a tale valore si applica il dazio antidumping, che sarà pari a 48.5 e anche il dazio doganale, che sarà pari a 14, quindi, l’importo totale dei dazi sarà pari a 62,5. Alla somma del costo del prodotto, più eventuali spese (100), e dell’importo complessivo dei dazi (62,5) si applica l’aliquota IVA [162,5*20%=32,5]. In conclusione, bisognerà versare in dogana, al momento dello sdoganamento, l’importo di 95 (dazio doganale+dazio antidumping+IVA).
- Avviso scadenza misure antidumping su accessori per tubi di ferro o di acciaio originari dalla Russia. G.U. C/190 del 15.08.2007.
- Con Regolamento (CE) n. 1999/2006 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di selle e loro parti, classificabili ai codici NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 e originari delle CINA. Le fasi successive delle inchiesta non hanno portato a sostanziali novità per cui con Regolamento (CE) 691/2007 del 18 giugno 2007 è stato istituito un dazio antidumping definitivo e disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori. In particolare, l’art. 1) del citato ultimo regolamento stabilisce: “È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di selle di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), con o senza motore e con o senza sidecar, e di macchine da fitness e biciclette da camera, e di loro elementi essenziali, come ad esempio basi, cuscini o coperture, classificabili ai codici NC 8714 95 00, ex 8714 99 90 ed ex 9506 91 10 (codici TARIC 8714 99 90 81 e 9506 91 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese“. All’articolo 2) stabilisce tre categorie di aliquote, applicabili ai soggetti ivi elencati, pari a: 0%; 5,8% e 29.6%. L’articolo 3) chiarisce che i benefici, in termini di aliquota daziaria ridotta, sono subordinati alla presentazione in Dogana di una fattura valida corredata dalla dichiarazione firmata di cui all’allegato al Regolamento 691/2007.