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IVA all’importazione
- Misure non tariffarie
6, Agosto, 2007 alle 7:18 pm |
Buona sera Sign. Gaetano
un argomento, a mio avviso stimolante , e per quanto mi riguardo molto ostico è quello dell’origine nell’ambito del’accordo Pan euro med.
La circ. 44/D del 01/12/2006 specifica che la Turchia fa parte a tutti gli effetti del cumulo Paneuromed.
Pero’ mi sorgono dei dubbi sopratutto in relazione al punto 3 ed al punto 9.2 della Circolare ( a mio avviso sembra che non risulti chiara la sua posizione) .
CIRCOLARE n. 44/D
3. PROVE DELL’ORIGINE
3.1. Alle tradizionali prove di origine, certificato Eur1 e dichiarazione su fattura, si aggiungono il certificato Eur Med (allegati 5 e 6, quest’ultimo relativo alle specifiche) e la dichiarazione su fattura Eur Med (allegato 7). In linea generale, tutte e quattro le prove di origine in questione possono essere utilizzate indistintamente, al fine di beneficiare della preferenza daziaria, quando le merci di che trattasi rivestono il carattere di “prodotti originari” del Paese esportatore, o di uno degli altri Paesi Pan Euro mediterranei, a condizione che il cumulo con le Isole Faeroer o con un Paese del mediterraneo – tranne la Turchia, che nel contesto dei Protocolli ‘origine’ Pan Euro mediterranei viene considerata come Paese Pan europeo – non sia stato applicato.
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In ogni caso, si precisa che in ambito Pan Euro mediterraneo gli scambi fra la Comunità europea e la Turchia dei prodotti coperti dall’unione doganale (agricoli trasformati ed industriali eccetto gli ex CECA) avvengono come di consueto con certificato ATR unitamente alla dichiarazione del fornitore
9.2. Turchia
Come noto, gli scambi commerciali fra la Turchia e la Comunità avvengono sulla base di due distinti contesti giuridici:
- per i prodotti agricoli e per gli ex CECA, gli scambi sono basati sulla nozione di “prodotto originario”;
- per ciò che riguarda i prodotti agricoli trasformati ed i restanti prodotti industriali, gli scambi sono basati sulla nozione di libera pratica, che si attua nel contesto dell’unione doganale.
Negli Accordi Pan Europei, dei quali la Turchia fa parte dal 1999, quest’ultima ha espressamente richiesto di non inserire i soli prodotti agricoli che, quindi, ne sono esclusi. Nei nuovi Protocolli ‘origine’ Pan Euro mediterranei, invece, la Turchia ha richiesto di ricomprendere i predetti prodotti agricoli.
In ogni caso, proprio a ridosso dell’entrata in vigore dei primi Protocolli ‘origine’ Pan Euro mediterranei, la Commissione Europea, sentito il Servizio giuridico del Consiglio dell’U.E., ha precisato che le varie Decisioni in vigore che disciplinavano gli scambi fra la Turchia e la Comunità europea consentivano solo l’applicazione della regola del cumulo Pan europeo e non, invece, quella del cumulo Pan Euro mediterraneo.
Pertanto, il Comitato di Cooperazione doganale Ce–Turchia ha adottato, lo scorso 26 luglio, la Decisione n.1/2006 contenente le disposizioni che permettono, nel contesto dei prodotti ricompresi nell’unione doganale, l’utilizzo del nuovo
modello di dichiarazione del fornitore e dichiarazione del fornitore di lungo termine (allegato 8) prevista nel contesto Pan Euro Mediterraneo.
Quando, infatti, un prodotto ricompreso nell’unione doganale viene esportato dalla Comunità in Turchia, o viceversa, non per essere immesso in consumo, bensì per essere riesportato in un altro Paese Pan Euro mediterraneo, tal quale ovvero a seguito di lavorazioni o trasformazioni (sufficienti o insufficienti), unitamente al certificato ATR, che attesta la libera pratica, dovrà essere rilasciata la
dichiarazione del fornitore o la dichiarazione di fornitore di lungo termine, di cui alla predetta Decisone.
La Decisione in questione è entrata in vigore il 27 luglio 2006 ed è stata pubblicata sulla G.U.U.E. L265 del 26 settembre 2006 mentre nella successiva G.U.U.E. L265 del giorno seguente è stata pubblicata una rettifica formale relativa alla data di adozione dell’atto.
TUTTA QUESTA PREMESSA SOLO PER AVERE UN CHIARIMENTO SULLA POSIZIONE DELLA TURCHIA NELL’AMBITO DEL CUMULO PAN EURO MED .
MI PERMETTO DI PORRE 2 QUESITI:
DITTA ITALIANA IMPORTA TESSUTO TURCO CON ATR E DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE.
LA DITTA ITALIANA PUO’ RICHIEDERE IL RILASCIO DEL CERT. EURMED PER ESPORTARE TALE E QUALE IL TESSUTO IN TUNISIA.
LA TURCHIA EMETTE CERT. EURMED X TESSUTO DI PROPRIA PRODUZIONE DESTINATO A CONFEZIONISTA IN MAROCCO.
DOPO AVER TRASFORMATO IL TESSUTO IN PANTALONI VIENE ESPORTATO IN ITALIA.
LE AUTORITA’ DEL MAROCCO EMETTONO CERT. EUR MED PER L’ITALIA ?
GRAZIE A PRESTO
ALBEGALA
1) La ditta italiana può richiedere il rilascio dei certificati EUR.1 o EUR-MED e anche apporre, qualora autorizzata, le equivalenti dichiarazione su fattura a condizione che per le merci provenienti dalla Turchia sia resa, anche successivamente alla consegna delle merci (art. 46, 2 comma, Dec. 1/2006 del Comitato doganale CE-Turchia), una “dichiarazione del fornitore” relativa “al carattere originario delle merci fornite sotto il profilo del rispetto delle norme in materia d’origine” (art. 45 della Dec. 1/2006). La forma della dichiarazione non è libera (art. 48, Dec. 1/2006) ma deve essere conforme allegato V oppure, se trattasi di dichiarazione a lungo termine, dell’allegato VI e deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità o in turco, sebbene le autorità doganali dello Stato che deve fornire o ricevere le informazioni possano richiedere la traduzione dei documenti presentati. L’esattezza o l’autenticità delle dichiarazioni possono essere verificate dalle autorità doganali, in analogia a quanto avviene nella Comunità (regolamento 1207/2001), attraverso l’invito all’esportatore di richiedere al fornitore il rilascio di un certificato d’informazione INF4.
2) Si, a condizione che la regola specifica d’origine sia soddisfatta.