Controlli Valutari

Il Regolamento (CE) 1889/2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie L/309 del 25.11.2005, dispone all’articolo 3 che “ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma alle autorità competeneti dello Stato membro attarverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce …”. Si sottolinea che l’obbligo incombe su chi trasporta il contante indipendentemente dal fatto che ne sia o meno proprietario. All’articolo 2 paragrafo 2 viene chiarito che per denaro contante devono  intendersi, oltre al contante vero e proprio (banconote e monete), anche “strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario”.  L’art. 3 paragrafo 2 del citato regolamento precisa che nella dichirazione devono essere forniti i  seguenti dati: il nome e il cognome del dichiarante, con l’indicazione del luogo e della data di nascita;  il proprietario del denaro contante;  il destinatario dello stesso;  l’importo e la natura del contante;  l’origine e la destinazione del contante;  l’itinerario seguito;  l’itinerario seguito;  il mezzo di trasporto utilizzato.  Ai sensi dell’art. 4) l’Autorità doganale al fine di assicurare l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione può “sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto”; può infine “in caso di inadempimento dell’obbligo della dichiarazione” trattenere il denaro contante “mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale”.  Al fine di scambiare informazioni e rendere efficace il dispositivo della norma è previsto il ricorso al Regolamento 515/97, in materia di Mutua Assistenza Amministrativa. Con decreto ministeriale del 15/06/2007 (G.U. n. 145 del 25/06/2007) è stata armonizzata la soglia dei trasferimenti intra-comunitari riportandola anchessa a 10.000 euro, a differenza dei 12500 euro previsti dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2002. Nulla è stato innovato con riferimento alle sanzioni e, pertanto, trovano applicazione le normi vigenti.   Altre informazioni sono reperibili consultando la nota dell’Agenzia delle Dogane n. 9846 del 18 luglio 2007.

Documenti importanti:

  • Regolamento (CE) 1889/2005;
  • Nota 8105 del 14 giugno 2007 dell’Agenzia delle Dogane;
  • Comunicato stampa dell’Agenzia delle Dogane;
  • Nota 9846 del 18 luglio 2007 dell’Agenzia delle Dogane;

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