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	<title>Commenti a: Export</title>
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	<description>Il blog professionale per chi opera in Dogana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2008 11:33:53 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Di: clautoc</title>
		<link>http://dogana.wordpress.com/export/#comment-19</link>
		<dc:creator>clautoc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 19:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogana.wordpress.com/semplificazioni-doganali/#comment-19</guid>
		<description>Buonasera Gaetano,
Siamo qui a porti un quesito concernete l&#039;attivazione della prima fase del sistema ECS.
Nel caso in cui venga richiesta, da un esportatore, la trasformazione in esportazione definitiva di un bene in regime di temporanea esportazione o  con Carnet Ata, l&#039;emissione del DAE prevede l&#039;indicazione al riquadro 29 del codice dell&#039;ultima Dogana di uscita dalla UE .
La prova dell&#039;uscita del bene dalla UE è costituita dal messaggio &quot;risultati di uscita&quot; che viene trasmesso nel momento in cui la Dogana certifica l&#039;uscita materiale delle merci dall&#039;UE.
In questo caso la Dogana di esportazione,visto che la merce si trova già all&#039;estero,  dovrà effettuare la diversione sulla Dogana di appartenza o esiste una procedura diversa che in questo momento ci sfugge ?
Tale procedura vale anche in caso di sdoganamenti a posteriori per merce uscita dal territorio dell&#039;UE prevista dall&#039;art.lo 795 del DAC modificato dal Reg.CE 1875/2006 ?
Grazie 
slt
claudio + alberto

Nell&#039;ipotesi di trasformazione in definitiva di una temporanea non vi sono particolari problemi: l&#039;indicazione del regime (1023) dovrebbe consentire di indicare, al campo 29,  lo stesso ufficio d&#039;uscita a suo tempo indicato sulla temporanea senza che questo implichi una nuova ulteriore comunicazione alla dogana di uscita. la stessa soluzione dovrebbe valere anche per l&#039;ipotesi di temporanea esportazione fatta con Carnet ATA e successiva trasformazione in definitiva. Nell&#039;ipotesi, invece, di regolarizzazione a &quot;posteriori&quot;, fattispecie non contemplata nelle circolari finora diramate dall&#039;Agenzia delle Dogane, una prima ipotesi di soluzione potrebbe essere quella di indicare quale ufficio doganale d&#039;uscita lo stesso di entrata, oppure pensare a un&#039;apposita codificazione da utilizzarsi per questo tipo di operazioni.  Il problema, mi risulta, è stato comunque comunicato all&#039;Agenzia delle Dogane che dovrebbe, a breve, emanare una nuova circolare nella quale dovrebbero trovare soluzione questi ed altri aspetti.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buonasera Gaetano,<br />
Siamo qui a porti un quesito concernete l&#8217;attivazione della prima fase del sistema ECS.<br />
Nel caso in cui venga richiesta, da un esportatore, la trasformazione in esportazione definitiva di un bene in regime di temporanea esportazione o  con Carnet Ata, l&#8217;emissione del DAE prevede l&#8217;indicazione al riquadro 29 del codice dell&#8217;ultima Dogana di uscita dalla UE .<br />
La prova dell&#8217;uscita del bene dalla UE è costituita dal messaggio &#8220;risultati di uscita&#8221; che viene trasmesso nel momento in cui la Dogana certifica l&#8217;uscita materiale delle merci dall&#8217;UE.<br />
In questo caso la Dogana di esportazione,visto che la merce si trova già all&#8217;estero,  dovrà effettuare la diversione sulla Dogana di appartenza o esiste una procedura diversa che in questo momento ci sfugge ?<br />
Tale procedura vale anche in caso di sdoganamenti a posteriori per merce uscita dal territorio dell&#8217;UE prevista dall&#8217;art.lo 795 del DAC modificato dal Reg.CE 1875/2006 ?<br />
Grazie<br />
slt<br />
claudio + alberto</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi di trasformazione in definitiva di una temporanea non vi sono particolari problemi: l&#8217;indicazione del regime (1023) dovrebbe consentire di indicare, al campo 29,  lo stesso ufficio d&#8217;uscita a suo tempo indicato sulla temporanea senza che questo implichi una nuova ulteriore comunicazione alla dogana di uscita. la stessa soluzione dovrebbe valere anche per l&#8217;ipotesi di temporanea esportazione fatta con Carnet ATA e successiva trasformazione in definitiva. Nell&#8217;ipotesi, invece, di regolarizzazione a &#8220;posteriori&#8221;, fattispecie non contemplata nelle circolari finora diramate dall&#8217;Agenzia delle Dogane, una prima ipotesi di soluzione potrebbe essere quella di indicare quale ufficio doganale d&#8217;uscita lo stesso di entrata, oppure pensare a un&#8217;apposita codificazione da utilizzarsi per questo tipo di operazioni.  Il problema, mi risulta, è stato comunque comunicato all&#8217;Agenzia delle Dogane che dovrebbe, a breve, emanare una nuova circolare nella quale dovrebbero trovare soluzione questi ed altri aspetti.</p>
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		<title>Di: maria70</title>
		<link>http://dogana.wordpress.com/export/#comment-13</link>
		<dc:creator>maria70</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 10:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogana.wordpress.com/semplificazioni-doganali/#comment-13</guid>
		<description>Egregio Dott. Sassone,
Nel salutarla e ringraziarla per questo sito interessantissimo, porgo la seguente domanda:
Cos&#039;è l&#039;M.R.N.?
Egregia Signora, l&#039;M.R.N., Movement Reference Number, è un codice alfanumerico, composto da 18 caratteri, che identifica in modo univoco ogni singola operazione d&#039;esportazione. Lo troverà scritto in alto a destra sul nuovo documento di esportazione (DAE) e può essere utilizzato, attraverso il sito dell&#039;Agenzia delle Dogane, per controllare l&#039;esito della proprie operazioni d&#039;esportazione. Le consiglierei di chiedere ai vostri spedizionieri di farvi pervenire copia del DAE, o quantomeno che vi comunichino l&#039;MRN. Ancor meglio, ai fini di un controllo più puntuale, vi conviene chiedere all&#039;operatore che cura le vostre operazioni doganali di fornirvi copia della dichiarazione doganale (DAU) con apposto, su di essa, il Movement Reference Number (MRN).  
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egregio Dott. Sassone,<br />
Nel salutarla e ringraziarla per questo sito interessantissimo, porgo la seguente domanda:<br />
Cos&#8217;è l&#8217;M.R.N.?<br />
Egregia Signora, l&#8217;M.R.N., Movement Reference Number, è un codice alfanumerico, composto da 18 caratteri, che identifica in modo univoco ogni singola operazione d&#8217;esportazione. Lo troverà scritto in alto a destra sul nuovo documento di esportazione (DAE) e può essere utilizzato, attraverso il sito dell&#8217;Agenzia delle Dogane, per controllare l&#8217;esito della proprie operazioni d&#8217;esportazione. Le consiglierei di chiedere ai vostri spedizionieri di farvi pervenire copia del DAE, o quantomeno che vi comunichino l&#8217;MRN. Ancor meglio, ai fini di un controllo più puntuale, vi conviene chiedere all&#8217;operatore che cura le vostre operazioni doganali di fornirvi copia della dichiarazione doganale (DAU) con apposto, su di essa, il Movement Reference Number (MRN).</p>
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