Il progetto Aes (Automatic Export System), sistema automatico per la gestione delle operazioni d’esportazione, prevede anzitutto due fasi: ECS-1 e ECS-2. ECS sta per Export Control System, sistema di controllo dell’esportazioni, e la prima fase consiste nella comunicazione elettronica del “visto uscire”, mentre la seconda introduce l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione doganale d’esportazione in procedura ordinaria e domiciliata e dei dati relativi alla sicurezza. Il Regolamento (CE) n. 1875/2006 fissa la decorrenza della prima fase al 1° luglio 2007, mentre l’inizio della seconda è fissata per il 1° luglio 2009. Si deve subito precisare che il sistema AES oltre ad essere caratterizzato dai due sottosistemi ECS-1 e ECS-2, relativi entrambi alle funzioni di controllo, a regime prevede tutta una serie di funzioni il cui fine è, appunto, la gestione completa delle operazioni di esportazione, incluse quelle, come vedremo, escluse nelle fasi iniziali. Concentrandoci per il momento sulla fase ECS-1, si deve anzitutto osservare che le operazioni informatizzate sono solo quelle che vedono coinvolti gli uffici doganali di esportazione e di uscita e che, nella vecchia normativa, la parte 3 del DAU scortava la merce. Cerchiamo ora di delineare nei dettagli le varie fasi di un’operazione di esportazione, tenendo in considerazione le modalità della presentazione della dichiarazione e gli adempimenti che devono svolgere gli attori coinvolti: dichiarante, ufficio doganale d’esportazione, ufficio doganale d’uscita.
Procedura ordinaria - Operando in procedura ordinaria possiamo trovarci nelle seguenti tre diverse situazioni per quel che riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione: a) dichiarazione cartacea; b) dichiarazione cartacea accompagnata dai dati della dichiarazione su supporto magnetico/ottico; c) trasmissione della dichiarazione per via telematica e firmata digitalmente. Nei primi due casi il dichiarante redige la sola parte 1 del formulario DAU (e, nel caso di esportazioni con restituzioni, anche la parte 3a e 3b); nell’ultimo non compila nulla a meno che, anche in questo caso, non si sia in presenza di operazioni di esportazione con restituzione, nel qual caso, si compila la sola parte 3a o 3b del DAU. Ad ogni modo, in tutti e tre i casi precedenti la dogana di esportazione, dopo aver autorizzato lo svincolo della merce, stampa il Documento di Accompagnamento all’ Esportazione (DAE), documento che sostituisce la copia 3 del DAU e scorta la merce fino alla dogana d’uscita.
Procedura domiciliata - Niente cambia per le operazioni di esportazioni in procedura domiciliata effettuete mediante l’invio del preavviso e della successiva dichiarazione complementare; tali operazioni continueranno a svolgersi secondo le precedenti modalità e saranno consentite fino al 30 giugno del 2009, cioè, fino all’inizio della fase ECS-II. Le operazioni di esportazioni in procedura domiciliata la cui dichiarazione è inviate per via telematica, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 e secondo il tracciato applicativo previsto nell’appendice del Manuale utente del servizio telematico (messaggio Ux), sono invece gestite in ambito AES e beneficiano della comunicazione elettronica del ”visto uscire”. L’utente telematico che, in precedenza, una volta ricevuto la comunicazione di svincolo della dichiarazione, si stampava la copia 3 del DAU, ora procederà a stamparsi la copia del relativo DAE e, eventualmente, dell’Elenco degli articoli, secondo le indicazioni contenute rispettivamente negli allegati IV e V del Regolamento (CE) n. 1875/2006.
Esportazioni abbinate al transito e di prodotti in sospenzione di accisa - Le operazioni di esportazione abbinate al transito, siano esse in procedura ordinaria che domiciliata, non sono gestite in ambito AES. In tali casi, infatti, il “visto uscire” viene apposto direttamente dalla Dogana di esportazione e l’appuramento riguarda il regime di transito che, però, viene gestito in ambito NCTS. Per analoghe ragioni sono escluse dal sistema AES le operazioni di esportazione di prodotti in sospensione di accisa, anche se, in tal caso, l’appuramento riguarda il DAA.
DAE e DAU - In tutti i casi in cui sono previste espletazioni di particolari formalità, legate alla movimentazione delle merci, sia dalle Autorità doganali sia da altri enti, e che, nella vecchia disciplina, vedevono coinvolto il DAU, sono ora da intendersi come riferite al DAE. Ma è importante tenere presente che il DAE non sosotituisce il DAU in quanto dichiarazione doganale. La dichiarazione doganale deve essere fatta sempre sul DAU e contenere tutti i dati previsti dalla normativa. E’ opportuno, ai fini del controllo della correttezza dell’operazione, anche perchè nel DAE non sono contenuti tutti i dati relativi all’operazione, che l’operatore conservi copia del DAU possibilmente con l’indicazione dell’MRN identificativo del DAE a cui si riferisce.
Una differenza di notevole portata attiene alle formalità d’uscita laddove è previsto che nessun “visto uscire” è da apporsi sul retro del DAE. Vi è di più: in assenza di specifiche disposizioni comunitarie sulla sorte del DAE, una volta esperite le formalità d’uscita, l’Agenzia delle Dogane ha disposto che esso non sia consegnato all’operatore e che rimanga agli atti della Dogana di uscita.
Funzioni della Dogana di uscita - Ai sensi dell’articolo 796 quinquies delle DAC, l’Ufficio doganale di uscita deve assicurare che le merci presentate corrispondano a quelle dichiarate. Ne segue che gli operatori, se non vogliano incorrere in evitabili ritardi, devono porre particolare cura nella descrizione della merce e nell’attribuzione del relativo codice di nomenclatura. L’articolo 793 bis paragrafo 5 delle DAC prevede altresì quale debba essere il comportamento della Dogana di uscita nell’ipotesi di differenze qualitative e/o quantitative della merce presentata rispetto a quella dichiarata. Espletate le formalità d’uscita la dogana di uscita invia il messaggio “risultato di uscita” alla dogana di esportazione al più tardi entro il giorno lavorativo successivo. Questa risulta sicuramente una criticità che impatta fortemente sull’efficienza del sistema, soprattutto in quelle dogane caratterizzate da notevoli flussi d’esportazione.
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