4, Aprile, 2008
Come avrete notato è un pò di tempo che il blog non viene aggiornato. Hanno congiurato problemi personali (troppo lavoro e problemini di salute (lievi)) e tecnici (il computer che usavo per gestire il blog si è rotto); qualcuno dice che è tutta colpa dell’anno bisestile. A breve, comunque, si dovrebbe risolvere il tutto e spero di tornare ad aggiornare il Blog e a rispondere a quanti di voi hanno scritto per chiedere chiarimenti o semplicemente per complimentarsi.
Grazie e … scusate ancora.
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Generale |
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Pubblicato da Gaetano Sassone
8, Novembre, 2007
Nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea serie L n° 288 del 06/11/2007 è stato pubblicato il Reg. CE 1295/2007 che, a seguito di denuncia della Federazione Nazionale Spagnola delle Conserve vegetali e previa apertura di procedimento antidumping, prevede la registrazione di taluni agrumi preparati o conservati (quali definiti alla voce 2008 della NC, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90, codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69) originari della RPC. La registrazione avrà la durata di nove mesi dall’entrata in vigore del Reg. CE 1295/2007.
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Antidumping, Generale, Import |
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Pubblicato da Massimo Negri
21, Ottobre, 2007
Un operatore ha chiesto dei chiarimenti in merito alle condizioni che devono verificarsi al fine di poter considerare non imponibile una cessione Intra-Ue (soprattutto con riferimento alla condizione e alla prova che i beni siano stati trasportati in altro Stato membro).
Si configura una cessione intracomunitaria quando sono soddisfatte simultaneamente le seguenti condizioni:
-
la cessione avviene a titolo oneroso;
-
l’operazione ha per oggetto il trasferimento della proprietà di beni mobili;
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i beni sono traportati o spediti dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, in un’altro Stato membro;
-
l’acquirente è soggetto passivo d’imposta nello Stato membro dove sono stati trasportati o spedite le merci.
La circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n. 13 del 23/02/1994 testualmente afferma: “non verificandosi i suaccenati presupposti, la cessione viene assoggettata all’imposta sul territorio nazionale“. Le parti sono obbligate a conservare, sia il cedente sia il cessionario, qualsiasi documento utile a provare il rispetto delle condizioni elencate nei punti precedenti. In particolare, con riferimento al punto 3), relativo al “trasporto dei beni in altro Stato membro”, è da osservare che gli incoterms, relativi alle condizioni di resa, perdono gran parte della rilevanza che hanno negli scambi extra-CEE (il DDU, poi, non può trovare nessuna applicabilità in quanto una “resa sdoganata” in ambito comunitario non ha semplicemente alcun significato) e, nel caso delle cessioni e acquisti intracomunitari, è più corretto parlare, così come avviene nelle cessioni interne, di trasporto a cura del cedente o dell’acquirente. Inoltre, la succitata circolare n. 13 chiarisce che, ai fini della non imponibilità, quel che conta è “l’effettiva movimentazione del bene da uno Stato membro ad un altro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente o dal cessionario o da terzo per loro conto“. La non imponibilità è, dunque, condizionata al movimento fisico dei beni da uno Stato membro all’altro; ne consegue che è necessario che il cedente conservi l’opportuna documentazione relativa all’operazione. Tale documentazione può essere varia (ad esempio, la lettera d’incarico della consegna, eventuale contratto di trasporto, la fattura del vettore, l’accordo con il cessionario dal quale si evinca che il trasporto sarà effettuato da se medesimo, etc.); ma deve essere ragionevomente sufficiente a dimostrare l’avvenuto trasferimento fisico dei beni. L’apprezzamento di tale sufficienza è demandata ai funzionari dell’Amministrazione fiscale in sede di eventuale controllo, salva, ovviamente, la possibilità del contribuente di far valere le proprie ragioni, avverso la determinazione dell’Amministrazione fiscale competente, nelle opportune sedi e tramite gli strumenti di difesa normativamente previsti.
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Operazioni Intracomunitarie |
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Pubblicato da Gaetano Sassone
18, Ottobre, 2007
Con la presente Vi chiedo se il dazio antidumping applicabile per l’acquisto di biciclette in Cina vale anche per i tandem e precisamente per i tandem a scopo pubblicitario.
Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità Europee, G.U. C/50 del 28/02/2006, affermano che tutti i velocipedi, senza motore, devono essere classificati alla voce 8712. In aggiunta, nelle note del Ministero delle Finanze, vol IV, sezione XVII, capitolo 87, pag. 1557, è possibile leggere: “Questa voce comprende i velocipedi le cui ruote sono azionate per mezzo di pedali, come per esempio, le biciclette, i tandem…”. “Indipendentemente dai velocipedi ordinari, questa voce comprende diversi tipi speciali, quali: ….. 2) i tandem e le biciclette a tre posti”. Quindi non vi è dubbio che i tandem, a nulla rilevando la funzione cui gli stessi sono destinati, debbano essere classificati alla voce 8712, più esattamente alla voce 8712 00 80. Il Regolamento n. 1095/2005 istitutivo del dazio antidumping, a pagina 4, punto 19, “prodotto in esame”, afferma testualmente: “I prodotti in esame ….sono le biciclette e gli altri velocipedi ..classificati ai codici di nomenclatura 8712 00 10, 8712 00 30, e 8712 00 80″. Di consequenza, i tandem sono soggetti al dazio antidumping.
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Antidumping, Import |
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Pubblicato da Gaetano Sassone